Telegram & C, in Italia obbligati a collaborare di più: le regole Agcom

5 settembre 2024

L’autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ha pubblicato agli inizi di agosto due regolamenti che rendono operative nel nostro Paese alcune previsioni del Digital Service Act europeo.

Queste nuove regole divengono efficaci proprio in pieno del dibattito sulla responsabilità delle piattaforme sorto in occasione del caso francese che riguarda Telegram e lo scontro tra X di Elon Musk e la Commissione EU.

Regolamenti Agcom su Dsa

Un primo regolamento pubblicato da Agcom è quello che riguarda la certificazione degli organismi deputati alla risoluzione delle controversie relative alla moderazione dei contenuti tra fornitori di piattaforme online e destinatari del servizio (delibera n. 282/24/CONS) che è stato adottato all’esito della consultazione pubblica, cui hanno partecipato 11 soggetti, tra i quali organismi di mediazione, associazioni di categoria e di consumatori e piattaforme online. 

Dal prossimo 15 settembre, gli organismi stabiliti in Italia che svolgono attività di risoluzione non giurisdizionale delle controversie (ADR) potranno chiedere all’Autorità la certificazione necessaria per poter gestire le controversie relative alle decisioni assunte dalle piattaforme rispetto alla pubblicazione di “contenuti illegali”, in quanto contrari alle norme dell’ordinamento europeo o nazionale, o più in generale rispetto alla gestione degli account dei destinatari del servizio.

Ai fini della certificazione, gli organismi dovranno dimostrare il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 21 del DSA, tra cui quelli dell’indipendenza, anche finanziaria, dai fornitori di piattaforme online e dai destinatari del servizio prestato dai fornitori di piattaforme online, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni, e della efficacia delle procedure. L’elenco degli organismi certificati sarà pubblicato sul sito web dell’Autorità.


Questo significa, nella pratica, che sarà possibile, sia per chi segnala la pubblicazione di contenuti inappropriati o che violano i diritti dei consumatori, sia per chi subisce restrizioni nell’utilizzo del proprio account su una piattaforma online (inclusi i social network), accedere a forme di giustizia alternativa rapida e con costi contenuti, sebbene le decisioni assunte dagli organismi non avranno carattere vincolante per le parti.
L’Autorità ha predisposto un modulo, reperibile sul istituzionale, corredato da una lista della documentazione necessaria. Inoltre, per garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni di cui all’articolo 21 del DSA, l’AGCOM potrà promuovere tavoli di confronto con le parti interessate e, all’occorrenza, l’adozione di linee guida e codici di condotta.

Segnalatori attendibili

Il secondo Regolamento (delibera n. 283/24/CONS), relativo alle procedure per il rilascio della qualifica di segnalatore attendibile, è stato adottato a valle di una consultazione pubblica nazionale a cui hanno partecipato 19 soggetti appartenenti al mondo dell’industria elettronica, audiovisiva e del Made in Italy, nonché fornitori di servizi di piattaforme online ed esponenti delle professioni e dell’associazionismo. 


Il Regolamento definisce le modalità operative per il rilascio della qualifica di segnalatore attendibile a qualsiasi ente stabilito in Italia che dimostri di possedere i requisiti – previsti dall’art. 22 del DSA – di capacità e competenza, indipendenza dalle piattaforme online e qualità nell’attività di segnalazione. Gli enti interessati dovranno presentare apposita richiesta e indicare l’ambito di competenza nel quale intendono esercitare l’attività. La qualifica avrà una durata di tre anni, ed è rinnovabile dietro presentazione di apposita istanza prima della scadenza. 

Come è noto, il DSA è un regolamento che tiene conto anche delle previsioni della direttiva sul commercio elettronico del 2000, del ruolo da essa previsto per gli intermediari e delle relative responsabilità.

L’impatto dei regolamenti Agcom Dsa sul caso Telegram

L’esplosione del caso Telegram ha generato un forte dibattito, assolutamente improprio, a parere di chi scrive, sulla libertà di espressione. Lo stesso Elon Musk e molte forze politiche, anche italiane, hanno attaccato frontalmente le disposizioni europee del DSA, anche se poi è emerso che nel procedimento contro il CEO di Telegram, Durov, si trattasse di violazioni del Codice penale francese, così come recentemente aggiornato.

Tuttavia, come confermato dalle previsioni del DSA e dai regolamenti operativi di Agcom, il tema della responsabilità delle piattaforme attive in Europa, resta centrale.

Come ha evidenziato a suo tempo la Commissione EU nel lanciare le nuove norme sui servizi digitali, alcune grandi piattaforme controllano importanti ecosistemi nell’economia digitale. Sono emersi come gatekeeper nei mercati digitali, con il potere di agire come regolatori privati. Le loro norme si traducono talvolta in condizioni inique per le imprese che utilizzano tali piattaforme e in una minore scelta per i consumatori.

Un’altra preoccupazione riguarda il commercio e lo scambio di beni, servizi e contenuti illegali online. Inoltre, i servizi online sono utilizzati in modo improprio da sistemi algoritmici manipolativi per amplificare la diffusione della disinformazione e per altri scopi dannosi.

Queste sfide e il modo in cui le piattaforme le affrontano hanno un impatto significativo sui diritti fondamentali online.

Pertanto, l’Unione europea ha adottato un quadro giuridico moderno che garantisce la sicurezza degli utenti online, stabilisce la governance con la protezione dei diritti fondamentali in primo piano e mantiene un ambiente di piattaforma online equo e aperto.

Il DSA conferma all’art. 8 come già previsto dalla Direttiva sul commercio elettronico, che ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

Tuttavia, viene confermato, agli articoli seguenti 9 e 10 che non appena ricevuto l’ordine di contrastare uno o più specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti, sulla base del diritto dell’Unione o del diritto nazionale applicabili in conformità con il diritto dell’Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l’autorità che ha emesso l’ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell’ordine, del seguito dato all’ordine, specificando se e quando è stato dato seguito all’ordine.

Nonché, appena ricevuto l’ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell’Unione applicabile o del diritto nazionale applicabile conforme al diritto dell’Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l’autorità che ha emesso l’ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell’ordine, del suo ricevimento e del seguito dato allo stesso, specificando se e quando è stato dato seguito all’ordine.

In tale contesto è stato definito il ruolo dei segnalatori attendibili (trusted flagger) circoscritto nel dettaglio dal regolamento Agcom appena pubblicato.

Il regolamento stabilisce la procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e di monitoraggio, di competenza dell’Autorità in qualità di Coordinatore dei servizi digitali in Italia.

La procedura di Agcom prevede la richiesta di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, la verifica dei requisiti, l’esito della procedura a seguito dell’istruttoria, gli obblighi dei segnalatori attendibili ed eventuale revoca.

L’Autorità pubblica sul proprio sito web l’elenco aggiornato dei soggetti ai quali è stata riconosciuta, sospesa o revocata la qualifica di segnalatore attendibile, ai sensi del presente Regolamento, con l’indicazione, per ciascun ente, delle aree di competenza di designazione e della data di rilascio, revoca o sospensione della qualifica.

Come si può notare il ruolo dei segnalatori attendibili sarà rilevante nel processo di contrasto alle attività illegali online, ovvero, come recita il DSA qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un’attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell’Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell’Unione, indipendentemente dalla natura o dall’oggetto specifico di tale diritto.

Per le piattaforme questo significa che sarà fondamentale la massima cooperazione con le autorità sia nazionali che transfrontaliere e, secondo la propria dimensione, esse saranno soggette a vari gradi di responsabilità.

Le resistenze opposte da piattaforme come Telegam o X non potranno trovare pertanto legittimità nello spazio europeo e come hanno giustamente ricordato il Commissario di Agcom, Massimiliano Capitanio e il componente del collegio del Garante per i dati personali Guido Scorza, il tema ha poco a che vedere con la libertà di espressione e molto con il legittimo contrasto di attività illecite sul quale sono state definite regole di compromesso che vanno rispettate.