IFPI, l'organizzazione che rappresenta l'industria discografica nel mondo, ha coordinato l'azione intrapresa con successo contro CloudFlare da parte delle aziende associate in Italia (Sony Music Entertainment Italy s.p.a., Universal Music Entertainment Italy s.r.l., Warner Music Italia s.r.l.). A seguito di ricorso, e con il supporto locale di FPM - il gruppo italiano antipirateria - e di FIMI - il gruppo nazionale italiano della rete IFPI - il Tribunale di Milano ha emesso un provvedimento cautelare ordinando a CloudFlare di interrompere la fornitura di servizi agli utenti per l'accesso a tre siti BitTorrent in violazione dei diritti d'autore di cui AGCOM aveva precedentemente ordinato il blocco online.
Frances Moore, CEO IFPI, così commenta: “I servizi di CloudFlare rendevano possibile agli utenti l’accesso ai siti web in violazione del copyright che erano stati bloccati da AGCOM, l'autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni. Questi siti sottraggono entrate ai servizi musicali licenzati e, in definitiva, a coloro che investono e creano musica. Ordinando a CloudFlare di interrompere l'accesso a questi siti, il Tribunale di Milano ha emesso un’importante sentenza che riteniamo invii un chiaro messaggio ad altri intermediari online, i quali a loro volta potrebbero essere soggetti ad azioni se i loro servizi venissero utilizzati per la pirateria musicale".
Enzo Mazza, CEO FIMI, aggiunge: “Accogliamo con favore la decisione del Tribunale, che rafforzerà ulteriormente il programma di blocco dei siti in corso svolto dall'AGCOM in Italia, aumentando al contempo l’efficacia delle azioni esecutive attuate dai titolari dei diritti per proteggere i loro contenuti online”.
A CloudFlare sono stati concessi 30 giorni per implementare le misure tecniche per impedire agli utenti di accedere ai siti identificati tramite il suo servizio DNS pubblico: il mancato rispetto di tale termine comporterà una sanzione giornaliera. CloudFlare è inoltre tenuto a bloccare eventuali domini futuri da cui questi siti potrebbero operare.